Art. 32, c. 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Termine di conclusione ordinatorio di 30 giorni, ovvero di altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge.
La carta dei servizi del liceo “G. Galilei” (contenuta nel PTOF, all. 9)
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